Cronaca 

Consiglio giudiziario, l’avvocato Salvatore confermato dal Consiglio di Stato

La VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenza del 6 maggio ha chiuso definitivamente la querelle sulla nomina del componente dell’Avvocatura all’interno del Consiglio g...

La VI Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato con sentenza del 6 maggio ha chiuso definitivamente la querelle sulla nomina del componente dell’Avvocatura all’interno del Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Lecce. Sarà l’avvocato Giampaolo Salvatore a far parte del parte del Consiglio Giudiziario come stabilito dal Consiglio dell’Ordine leccese. A stabilirlo i giudici di Palazzo Spada (Presidente dottor Severini, relatore dottor Contessa) secondo i quali la decisione non poteva essere modificata dal Consiglio Nazionale Forense. Il professionista era stato l’unico componente effettivamente designato dal locale Ordine professionale come evidenziato dall’esito della votazione svoltasi nella seduta del 18 aprile 2012. La delibera era stata trasmessa al Cnf il quale, però, aveva nominato l’avvocato Luigi Corvaglia in luogo dell’avvocato Salvatore, sebbene solo quest’ultimo (e non anche il primo) fosse stato indicato dall’Ordine leccese. Alla base della decisione l’inopportunità di nominare un legale impegnato nelle “curatele fallimentari”. La decisione del Consiglio nazionale forense era stata ovviamente impugnata dal professionista designato (e difeso dall’avvocato Giovanni Pellegrino e dall’Ordine di Lecce (difeso dall’avvocato Pier Luigi Portaluri) davanti al Tar Lecce, il quale aveva accolto i ricorsi e quindi annullato la nomina dell’avvocato Corvaglia. Quest’ultimo aveva appellato innanzi al Consiglio di Stato la decisione del Tar. “Chiudendo definitivamente la controversia -spiega il professor Portaluri- il Consiglio di Stato, ha stabilito che ‘la nomina finale non può che ricadere su un professionista effettivamente indicato dal locale Consiglio dell’ordine e -correlativamente- il vincolo per cui in nessun caso la nomina può ricadere su un soggetto che non sia stato indicato dal Consiglio dell’ordine ai fini della nomina. Ebbene dall’esame degli atti di causa (e, in particolare, dalla lettura del verbale del 18 aprile 2012 emerge oltre ogni ragionevole dubbio che la volontà espressa dal Consiglio sia stata univocamente nel senso di indicare (anche se viene impropriamente utilizzato il termine ‘designare’) il solo avvocato Salvatore e non anche l’avvocato Corvaglia, sul quale – quindi neppure astrattamente poteva ricadere la nomina del CNF”. La decisione, secondo gli avvocati Pellegrino e Portaluri- ha il merito di tracciare “in modo nitido la regola che governa questo tipo di procedimenti, eliminando (specie in prospettiva futura) dubbi e incertezze sulla natura dei poteri e sul ruolo spettante ai due organi (l’Ordine locale e il Consiglio nazionale) che intervengono nel procedimento: le ineludibili prerogative del Consiglio dell’Ordine sono state dunque pienamente riconosciute e tutelate dal massimo organo di Giustizia amministrativa”. 

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