Alezio Lecce Oneri di urbanizzazione, il Tar boccia gli aumenti retroattivi delle tariffe Il Comune non può aumentare costi di costruzione e oneri di urbanizzazione e poi pretendere che gli aumenti abbiano effetto retroattivo sui 5 anni precedenti. Lo chiarisce il Tar di Lecce che h... 12/09/2013 a cura della redazione circa 2 minuti Il Comune non può aumentare costi di costruzione e oneri di urbanizzazione e poi pretendere che gli aumenti abbiano effetto retroattivo sui 5 anni precedenti. Lo chiarisce il Tar di Lecce che ha annullato la delibera del Comune di Alezio. Una sentenza che riguarda la quasi totalità dei Comuni della provincia, che hanno adottato questo stratagemma dopo lo scandalo del mancato adeguamento degli oneri, di cui si sta occupando la Corte dei Conti che ha calcolato un danno erariale di 32 milioni su tutta la provincia. Il caso di Alezio è emblematico perché è una delle prime sentenze sull’argomento (una sentenza simile riguarda Campi Salentina e risale a gennaio) ed è indicativo dell’orientamento dei giudici amministrativi su decine di ricorsi simili, sui quali il Tar si esprimerà nel merito a novembre. Nel caso in questione, il Comune – rappresentato dall’avvocato Stefano Teseo – chiede nel 2012 a un’impresa edile – difesa dall’avvocato Luigi Pastore – più di 1.300 euro per l’aggiornamento del contributo di costruzione, in relazione a un permesso di costruire concesso (e pagato) tre anni prima, nel 2009. Il tutto, in forza di una delibera del Consiglio comunale del 2012 che stabilisce l’adeguamento dei costi di costruzione e pretende un’efficacia retroattiva a partire dai 5 anni precedenti, cioè dal 2007. La richiesta è la strategia adottata in tutta la provincia per cercare di recuperare almeno in parte quei 32 milioni di euro di ammanco per cui 197 funzionari pubblici sono stati segnalati dalla Guardia di finanza alla Corte dei conti. I Comuni hanno prima diffidato i tecnici per il mancato adeguamento (e questi, difesi dall’avvocato Pietro Quinto, fanno sapere che l’adeguamento era in capo ai consigli comunali). Parallelamente alla diffida dei tecnici, gran parte dei Comuni ha adeguato gli oneri concessori e cercato di recuperare il denaro mancante (per riparare almeno in parte al danno erariale) stabilendo che le nuove tariffe si applicano sin dal 2007. Fino allo stop del Tar: i giudici rilevano che “l’attività comunale appare orientata ad addossare al privato, successivamente al rilascio del titolo edilizio, costi supplementari. E’ pertanto evidentemente illegittima la pretesa dell’Amministrazione resistente di addossare al titolare di un permesso edilizio rilasciato anni prima, l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento degli oneri concessori, posto che la determinazione degli oneri al momento del rilascio era stata correttamente determinata sulla base delle tabelle vigenti all’epoca”. “Il giudice - commenta l’avvocato Pastore - ci ha dato ragione ritenendo che chi ha scelto di intraprendere un intervento edilizio in passato proprio perché i costi erano bassi, e poi magari ha anche venduto l’immobile realizzato, non può ora essere vessato con costi che non erano prevedibili al momento della costruzione”. La partita, però, non è ancora chiusa, dal momento che l’avvocato del Comune di Alezio annuncia il ricorso. “Suggerirò – dice l’avvocato Teseo – di andare al Consiglio di Stato, che ha già dimostrato in passato un orientamento diverso”. vbla