Cronaca 

Non vincono il concorso perché il consulente sindacale sbaglia una sigla: ricorso rigettato

Nulla da fare per due salentini con il concorso scuola: sono stati scavalcati da chi aveva meno punti per un errore materiale.

Il formalismo e la burocrazia sono le uniche certezze nel mondo scuola, anche quando si tratta di concorsi. Alcuni salentini che avrebbero potuto mettersi alle spalle il precariato con il recente concorso che lo Stato ha bandito con i fondi del PNRR sono stati beffati da alcuni errori nella domanda per partecipare al concorso.

L’orientamento della giurisprudenza è verso un formalismo impietoso: chi commette errori nel compilare la domanda per la partecipazione al concorso non può appellarsi al “soccorso istruttorio”.

L’ultima ordinanza che esprime questo concetto riguarda due docenti salentini ed è stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), presidente Daniele Dongiovanni, estensore Concetta Plantamura.

I due docenti leccesi di lungo corso, dopo essere risultati idonei al concorso, non si sono visti riconosciuti gli anni di scuola svolti sul sostegno perché il consulente sindacale ha inserito per ogni anno dichiarato la sigla della classe di concorso da cui provenivano e non quella per cui stavano partecipando al concorso (ADSS, sostegno). Un errore fatale per le loro esistenze, visto che sono stati scavalcati da partecipanti al concorso che avevano molti meno punti di loro, ma che risultavano “triennalisti” (con almeno 3 anni di insegnamento del sostegno).

Sono tempi incerti: non ci si può più fidare nemmeno di “presunti esperti sindacalisti”. A nulla sono valse decine di pec dei due docenti per spiegare alla commissione che gli anni che avevano dichiarato erano stati svolti proprio come docenti di sostegno e che quindi anche loro avevano diritto a essere considerati “triennalisti”.

Per la commissione d’esame contava più l’errore della realtà sostanziale, quindi, i due professori delle superiori sono stati considerati come concorrenti che non avevano mai insegnato sostegno a scuola, pur avendolo fatto per 5 anni di seguito! “Per la giurisprudenza costante il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il
privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di
partecipazione - scrivono i giudici - Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che,
N. 02674/2024 REG.RIC. soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure (Cons. Stato n. 28/2024); in forza di tale principio ciascuno
sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della
documentazione e che possano incidere sulla posizione di altri candidati”.

I giudici citano anche le altre sentenze: “TAR
Lazio, III-quater, 18-10-2024, n. 18060; id., ord. 7-03-2024, n. 947)”.

“Ritenuto, infine, che la particolarità della fattispecie giustifica la compensazione
delle spese della presente fase” - scrivono i giudici di primo grado. Forse i due docenti leccesi sceglieranno di insistere con l’appello, ma intanto hanno dovuto spendere migliaia di euro che si aggiungono a una lunga formazione da decine di migliaia di euro (visto che il precariato fa comodo al business della formazione, che se ne infischia anche dell’Europa, secondo la quale nessuno può lavorare oltre 3 anni senza essere assunto).

G.G.


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