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Federaziende insorge sulle restrizioni imposte sulle assunzioni agevolate Under 35

Chiesto agli onorevoli e senatori del territorio di attivarsi presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia dell'autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Federaziende chiede al Ministero modifiche al decreto interministeriale che limita le assunzioni con il bonus del decreto Coesione per gli under 35. Di fatti è stato firmato il 5 marzo il decreto ministeriale di attuazione della norma del Decreto Coesione che prevede un nuovo sgravio contributivo totale per l'assunzione di under 35 al primo contratto a tempo indeterminato.

A sorpresa, nel testo del decreto già bollinato, è presente una restrizione al testo normativo per cui, alla luce dell'approvazione giunta dalla UE a gennaio 2025, il beneficio  verrebbe riservato alle assunzioni a partire dal 31 gennaio 2025. Federaziende chiede agli onorevoli e senatori del territorio di attivarsi presso le autorità comunitarie per anticipare l'efficacia dell'autorizzazione prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, cosi da consentire l'accesso all'agevolazione per le assunzioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della norma istitutiva (decreto Coesione) ovvero settembre 2024 e non dalla data di approvazione della UE.

Ma andiamo per ordine. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha emanato il Decreto che definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo denominato Bonus Giovani, un incentivo, previsto dal Decreto Coesione, per agevolare trasformazioni e assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 alla prima occupazione stabile.  
Si ricorderà che, ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 60/2024 convertito in L. n. 95/2024, sono agevolati i rapporti a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, di lavoratori under 35 di prima esperienza, senza alcun precedente rapporto a tempo indeterminato. Per norma di legge l’agevolazione, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro per 24 mesi dall'assunzione o trasformazione, con un limite mensile di 500 euro mensili innalzato a 650 euro per le imprese operanti nelle Regioni della ZES (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), era prevista per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Per la piena operatività della misura, è stato necessario attendere la preventiva autorizzazione UE secondo quanto previsto all’ art. 108, parag. 3, del Trattato sul funzionamento dell’ Unione Europea. Tale autorizzazione è arrivata con la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025, in risposta alla notifica delle autorità italiane avvenuta con lettera del 12 dicembre 2024, mentre il decreto attuativo è stato pubblicato solamente in data 27 febbraio 2025.

A sorpresa il decreto attuativo restringe l’arco di tempo, previsto dalla Legge, entro il quale le assunzioni danno diritto all’agevolazione, stabilendo che l’incentivo può essere fruito solo a partire dal 31 gennaio 2025, giorno in cui la Commissione UE ha autorizzato lo sgravio contributivo (art. 2, comma 1°).

In sostanza, dunque, restano escluse dall'agevolazione le assunzioni e trasformazioni avvenute nel periodo tra il 1° settembre 2024 e il 31 gennaio 2025 con ovvie conseguenze in termini di budget per i datori di lavoro che, affidandosi al testo normativo, hanno effettuato assunzioni di lavoratori in target convinti di poter recuperare le mensilità pregresse

Il decreto riserva, tuttavia, anche un'altra sorpresa desumibile dalle indicazioni procedurali rivolte all'INPS per la gestione della fase istruttoria delle domande. All'art. 4, comma 3, del Decreto viene stabilito che il datore di lavoro è tenuto ad inviare una domanda preventiva, con le modalità che verranno definite dall’ente previdenziale in apposita circolare, per accertare la disponibilità delle risorse. L'istanza dovrà essere presentata prima di procedere con l’assunzione in quanto diversamente il decreto prevede in modo espresso l'esclusione dal beneficio. Quindi solo dopo aver ricevuto conferma, ed entro un termine perentorio di 10 giorni dalla stessa, il datore di lavoro può procedere con l'assunzione.

Si tratta di una prassi inusuale che trova le sue motivazioni  nel  regime autorizzatorio UE e nella  scarsa dote finanziaria. Ad essere escluse non solo le assunzioni precedenti alla data del 31 gennaio 2025 ma, salvo diversa disposizione INPS, anche tutte quelle assunzioni già realizzate senza preventivo invio del modulo telematico che al momento non è ancora disponibile.


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