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Statale 101, altri verbali autovelox illegittimi

Il Giudice di Pace di Lecce ha accoto i ricorsi proposti dall’Avv. Libera Micaela Francioso, annullando due verbali elevati dalla Polizia Locale di Galatina e di Galatone per eccesso di velocità.

Altre 2 sentenze del Giudice di Pace di Lecce che, accogliendo i ricorsi proposti dall’Avv. Libera Micaela Francioso, hanno annullato due verbali elevati dalla Polizia Locale di Galatina e di Galatone per eccesso di velocità ex art. 142 co. 8 del Codice della Strada rilevato con autovelox.

Con la sentenza n. 5986/2023 del 15.06.2023 il Giudice di Pace di Lecce - Avv. Antonella Santoro – ha accolto l’opposizione a sanzione amministrativa elevata dal Comune di Galatina per la violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità ex art. 142 CdS. In particolare l’infrazione era stata rilevata a mezzo del misuratore di velocità a postazione fissa Photored F17DR recentemente installato sulla S.S. 101 Salentina di Gallpipoli KM 14+940 direzione nord.

Il giudice ha ritenuto fondate le doglianze mosse dal ricorrente e conseguentemente ha accolto la domanda annullando il verbale impugnato adducendo che: la legge prevede che gli autovelox debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità; l’ente accertatore deve provare che non vi siano intersezioni tra il tratto di strada ove è apposta l'apparecchiatura di rilevamento della velocità e la segnalazione; della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti onde orientarne la condotta di guida.

In particolare il Giudice di Pace di Lecce ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni: ''Nella fattispecie in esame, la violazione non è stata contestata immediatamente al trasgressore poiché essa è stata rilevata tramite apparecchiatura elettronica in assenza dell'agente accertatore. L'art. 25 della legge n. 120/2010 dispone che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121 (conv., con modif., dalla legge 1 agosto 2002, n. 168), finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell'art. 142 del Codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocità, onde consentire all'utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocità, al fine di regolare quest'ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformità alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall'ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell'apposizione del cartello segnalatore della velocità, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (Cass. Civ. sent. n. 32104/2019)''.

''Inoltre, il D.L. 212/2002 dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata (Cass. Civ. 21199/2012, Cass. 26-3-2009 n. 7419; Cass. 12-10-2009 n. 21634; Cass. 23-2-2007 n. 12833). Nella fattispecie in esame parte opposta ha omesso di fornire la prova di aver osservato quanto normativamente previsto. Dalla documentazione depositata dall'ente opposto non risulta la distanza del segnale di preavviso riportante il limite massimo di velocità dal luogo in cui è stata rilevata la velocità. Né risulta in atti la visibilità della segnaletica indicante il rilevamento della velocità mediante apparecchiatura elettronica''.

''Aggiungasi che l'opposto non ha provato la mancanza di intersezioni tra il tratto di strada ove è apposta l'apparecchiatura di rilevamento della velocità e la segnalazione''.

Con la sentenza n. 7223/2023 del 6.9.2023 il Giudice di Pace di Lecce - Dott. Maria Incoronata Goffredo - ha accolto l’opposizione a sanzione amministrativa elevata dalla Polizia Municipale di Galatone sulla S.S. 101
per la violazione del Codice della Strada per eccesso di velocità ex art. 142 co. 8 C.d.S. accertata mediante il sistema di rilevazione automatica “Autovelox 106 della Ditta Sodi Scientifica srl. con le seguenti motivazioni:

''Invero, la speciale disciplina di cui all'art. 4 del D.L. 20.06.2002 n. 121, come modificato dalla legge di conversione 01.08.2002 n. 168, ha stabilito che dell'utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti mediante elementi certi e sicuri; tale necessità si riferisce ai casi, come quello in esame, in cui al momento della violazione è mancata la presenza degli agenti ed essi acquisiscono il dato tecnico della velocità in un momento successivo alla rilevazione. E’ evidente, quindi dall’interpretazione di tale testo normativo, che il legislatore, a garanzia dell'automobilista e della fedeltà del procedimento amministrativo, ha inteso subordinare l'accertamento a rilievi obiettivi, chiari ed accertabili (e tali elementi devono essere portati a conoscenza del trasgressore mediante idonea documentazione) quando l'apparecchiatura è priva di continua assistenza e, la cui gestione non è affidata direttamente agli organi di polizia stradale. Ne discende, quindi, che nell’ipotesi de quo, ovvero di accertamento della velocità mediante sistemi elettronici di rilevamento in assenza dell’operatore, tale rilevazione intanto è legittima purchè il dispositivo utilizzato consente la registrazione completa dell’evento e di tali rilievi e constatazioni sia data informazione agli automobilisti, atteso che la violazione accertata con strumenti del tipo autovelox avviene con un “atto a sorpresa”, all’insaputa del presunto trasgressore il quale, seppure successivamente, deve essere posto nelle condizioni di verificare la correttezza dell’attività di accertamento e, quindi, comprendere se ha commesso o meno l’illecito''.

''Ebbene, nel caso in esame, si rileva una carenza di documentazione che attesti la rilevazione della violazione in esame, conseguentemente il mero verbale di accertamento non consente la verificabilità oggettiva di detta rilevazione, e quindi non è idoneo ad assumere giuridica rilevanza. E’ onere della Pubblica Amministrazione dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il veicolo che ha attraversato il tratto stradale sottoposto a rilevazione autovelox è quello del ricorrente. Con la foto depositata dal Comune tale certezza non vi è. Da quanto sopra precisato, è evidente che l’apposizione delle apparecchiature finalizzate al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all’art. 142 codice della strada, deve essere preceduta da tutta una segnalazione, ben visibile, necessaria sia per evitare l'effetto sorpresa con il rischio di frenature improvvise che possono mettere in pericolo la sicurezza della circolazione, sia per una funzione educativa''.

''Nella fattispecie, appare accoglibile quanto eccepito nel ricorso in ordine all’illegittimo modus operandi della Polizia Municipale anche in ordine all’espresso richiamo della Corte Costituzionale n. 113/115 nella quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 45 co. 6 del D. Lgs 30.04.1992, n, 285 CDS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura e certificate da appositi organi terzi ed autorizzati al rilascio di idonea certificazione e non certo dalla Ditta aggiudicataria dell’appalto. Per le antescritte ragioni il ricorso merita accoglimento''.


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