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Consorzi di Bonifica Ugento e Li Foggi, annullate due cartelle di pagamento per oltre 3.000 euro

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce ha annullato un sollecito ed una ingiunzione di pagamento, emessi da Creset.

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, con due sentenze, depositate il 11 dicembre ed il 18 dicembre scorsi, ha annullato un sollecito ed una ingiunzione di pagamento, emessi da Creset per conto del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, per contributo consortile relativo agli anni 2015 e 2018 (cod. 630, bonifica fabbricati e terreni).

Nelle motivazioni delle due sentenze sono stati ribaditi i principi già espressi in più occasioni dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale secondo cui: “Nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l’imposizione; questo però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione”.

Nei ricorsi presentati da un contribuente, difeso dall’avvocato Luigi Martino, si evidenziavano una pluralità di rilievi, tra i quali l’illegittimità e infondatezza delle opposte ingiunzioni avuto particolare riguardo all’assunto difetto di presupposti impositivi. In particolare, si eccepiva l’assenza di opere arrecanti utilità diretta e specifica agli immobili assoggettati al contributo, comprovata attraverso il deposito di una consulenza tecnica di parte.

Evidenziava inoltre il vizio di motivazione dei provvedimenti, privi di riferimenti agli interventi effettuati dal Consorzio ai fini delle supposte migliorie in concreto mai realizzate. La Corte di Giustizia Tributaria ha accolto le eccezioni dell’avvocato Martino annullando in un caso il sollecito di pagamento del Consorzio per l’anno 2018, nell’altro l’ingiunzione di pagamento per l’anno 2015.

“Le sentenze sono importanti perché ribadiscono il principio che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, commenta l’Avv. Luigi Martino.


“Ai fini dell’accoglimento dei ricorsi è stata dimostrata l’assenza di opere che abbiano arrecato un’utilità diretta e specifica ai terreni assoggettati al contributo: a tal proposito, è opportuno puntualizzare che anche per le opere di difesa idraulica, comportanti un beneficio intrinseco generale, è richiesto il requisito di un vantaggio specificamente riconoscibile in capo ai fondi presi in considerazione, non essendo sufficiente la sola inclusione di questi ultimi nel perimetro di contribuenza”, afferma l’Avv. Luigi Martino.

Da quanto descritto è disceso l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento degli atti impugnati.

“Auspichiamo che dette rilevanti decisioni convincano il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi a desistere dall’invio di nuovi solleciti di pagamento che continuano a essere notificati in questo periodo”, conclude l’Avv. Martino.


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