Politica Lecce Propaganda elettorale, gli adempimenti per elezioni e referendum Pubblicata la circolare della Prefettura di Lecce per i prossimi appuntamenti elettorali che riguarderanno anche il territorio salentino. 27/04/2022 circa 13 minuti Con riferimento ai cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione e al turno ordinario di elezioni amministrative che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022, la Prefettura di Lecce ha richiamato i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l'indicazione altresì, anche ai fini dei medesimi adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori dei referendum stessi.L'art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014), com'è noto ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, peer effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta.Ciò premesso, ai sensi dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l'assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.In ogni caso, ai sensi dell' art. 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione del relativi spazi entro ii 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedi 9 maggio 2022.Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.Le domande prodotte dal partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi a livello regionale, provinciale o, se esistenti, a livello comunale.Le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi.Le istanze di cui trattasi potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti abilitati, purché correlate del relativo atto di delega.Nessuna autenticazione e richiesta per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe.Le domande di assegnazione degli spazi devono essere fatte pervenire al comune, entro it suddetto termine, mediante consegna a mano a con posta ordinaria o pasta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax.Ai fini degli adempimenti sopra descritti, si forniscono ai successivi punti 3) e 4) le indicazioni relative ai partiti presenti in Parlamento e ai promotori del referendum.2) Delimitazione ed assegnazione degli spazi di propaganda per i referendumLe Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 212/1956 citata, devono provvedere a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali ad altri e di manifesti di propaganda - assegnandone uno ai partiti a gruppi politici rappresentati in Parlamento che ne abbiano fatto domanda e uno per ciascun referendum al gruppo di promotori che pure ne abbia fatto domande - tra it 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022.3) Partiti e groppi politici rappresentati al Senato, alla Camera e al Parlamento europeoAi fini dell'attuazione degli adempimenti di cui ai punti 1) e 2), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici rappresentati, rispettivamente, al Senato della Repubblica a alla Camera dei deputati, come da rispettive comunicazioni, in data, rispettivamente, 12 e 13 aprile scorso, del Segretario generale del Senato e del Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera, a che hanno avuto almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia:SENATO DELLA REPUBBLICA:MOVIMENTO 5 STELLELEGA-SALVINI PREMIER - PARTITO SARDO D'AZIONE FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE-UDCPARTITO DEMOCRATICOFRATELLI D'ITALIAITALIA VIVA - P.S.I.PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, UV)GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:• ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (NOI CAMPANI)• LIBERI E UGUALI-ECOSOLIDALI• ITALEXIT PER L'ITALIA-PARTITO VALORE UMANO• +EUROPA - AZIONEAREA II RACCORDO ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI• POTERE AL POPOLO• PARTITO COMUNISTA• MAIE• ITALIA DEI VALORICAMERA DEI DEPUTATIA) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste: coalizione composta da:LEGA NORDMOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA NOI CON L'ITALIA-UDC FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONIcoalizione composta da:ITALIA EUROPA INSIEME SVP-PATT +EUROPA CON EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO CIVICA POPOLARE LORENZIN PARTITO DEMOCRATICOliste:ASSOCIAZIONE + EUROPAFRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI LEGA NORD LEGA NORD-FORZA ITALIA-FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI LIBERI E UGUALI MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO MOVIMENTO 5 STELLE MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA PARTITO DEMOCRATICO SVP-PATT UNIONE SUDAMERICANA EMIGRATI ITALIANIB) gruppi parlamentari costituiti alia Camera:FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE FRATELLI D'ITALIALEGA - SALVINI PREMIER MOVIMENTO 5 STELLE PARTITO DEMOCRATICO LIBERI E UGUALI ITALIA VIVA CORAGGIO ITALIA GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:• MINORANZE LINGUISTICHE• NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC• CENTRO DEMOCRATICO• MAIE-PSI-FACCIAMOECO• AZIONE - +EUROPA-RADICALI ITALIANI• ALTERNATIVA• MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-• SINISTRA EUROPEA• EUROPA VERDE-VERDI EUROPEIPARLAMENTO EUROPEOCome de verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione in data 24 giugno 2019, a seguito dell'elezione del 26 maggio 2019, si trascrivono i partiti o gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante quale membro del Parlamento europeo spettante all'Italia:LEGA SALVINI PREMIERPARTITO DEMOCRATICO (PD) MOVIMENTO 5 STELLEFORZA ITALIASUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) FRATELLI D'ITALIA4) Promotori del referendumSi riportano di seguito i nominativi dei promotori del referendum in oggetto, cioè dei delegati, effettivi e supplenti, che sono stati designate dal Consigli regionali proponenti le richieste referendarie:per il Consiglio regionale della Lombardia, delegate effettivo Roberto ANELLI, nato ad Alzano Lombardo il 29-4-1956; delegato supplente Alessandra CAPPELLARI, nata a Castiglione delle Stiviere l'1-05-1976;per il Consiglio regionale della Basilicata, delegato effettivo Carmine CICALA, nato a San Martino d'Agri it 5-10-1973; delegato supplente Roberto CALDEROLI, nato a Bergamo il 18-4-1956; per il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, delegato effettivo Mauro BORDIN, nato a Latisana il 14-8-1973; delegato supplente Diego BERNARDIS, nato a Cividale del Friuli il 2-12-1972;per il Consiglio regionale della Sardegna, delegato effettivo Michele PAIS, nato ad Alghero il 2-1-1974; delegato supplente Dario GIAGONI, nato ad Ozieri il 15-2-1979;per il Consiglio regionale della Liguria, delegato effettivo Stefano MAI, nate a Santa Margherita Ligure il 25-5-1970; delegato supplente Alessio PIANA, nato a Genova il 24-10-1976; per I'Assemblea regionale siciliana, delegato effettivo Giorgio ASSENZA, nato a Comiso 1'8-10-1955; delegate supplente Bernardette Felice GRASSO, nata a Capri Leone, il 9-8-1959; per il Consiglio regionale dell'Umbria, delegato effettivo Stefano PASTORELLI, nato a Foligno il 12-12-1970; delegato supplente Daniele NICCHI, nato a Gubbio it 2-2-1964;per il Consiglio regionale del Veneto, delegato effettivo Roberto CIAMBETTI, nate a Sandrigo il 3-7-1965; delegato supplente Giuseppe PAN, nate a Bassano del Grappa it 5-3-1962; per il Consiglio regionale del Piemonte, delegato effettivo Stefano ALLASIA, nato a Torino il 6-12-1974; delegato supplente Alberto PREIONI, nato a Domodossola il 20-4-1982.Si precisa che il Consiglio regionale della Sardegna NON ha promosso la richiesta di referendum avente ii numero progressivo e la seguente denominazione:4) Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e del consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.Gli altri Consigli regionali hanno invece promosso tutti e cinque i referendum in oggetto, cioè oltre a quello riportante il n. 4 teste citato anche quelli riportanti i sottoriportati numero progressivo e denominazione:1) Abrogazione del Testo unico dei file disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;3) Separazione delle funzioni del magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono ii passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nelle carriera dei magistrati;4) Abrogazione di norme in materia di elezioni del componenti togati del Consiglio superiore della magistrature.Si soggiunge che, per quest'ultimo referendum n. 5), il Consiglio regionale del Piemonte ha designato gli stessi delegati sopracitati, ma Alberto PREIONI come delegato effettivo e Stefano ALLASIA come delegato supplente.5) Designazione del rappresentanti presso gli Uffici di sezione, gli Uffici provinciali e l'Ufficio centrale per il referendum, nonché presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti.L'indicazione dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e del promotori del referendum sera utile, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 352/1970, anche al fini della designazione dei rappresentanti che potranno assistere alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione sul territorio nazionale e alle operazioni dell'Ufficio provinciale e dell'Ufficio centrale per il referendum nonché, al sensi dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, alle operazioni presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (Corte d'appello di Roma) e presso i seggi ivi istituiti per lo scrutinio delle schede votate nell'ambito della circoscrizione Estero.Le designazioni dei rappresentanti presso gli Uffici di sezione e presso gli Uffici provinciali per ii referendum devono essere fatte da persona munita di mandato, autenticato da notaio, conferito da un promotore del referendum o, per I partiti o gruppi politici, dal presidente o segretario o da altro organo o idonea figura organizzativa di livello provinciale o di livello territoriale superiore (cioè regionale o nazionale) o anche di livello parlamentare; le designazioni del rappresentanti presso l'Ufficio centrale per il referendum o presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e i seggi ivi istituiti vengono fatte da persona munita di mandato, autenticato da natali, da parte di un promotore del referendum o dell'organo nazionale o parlamentare del partito o gruppo politico.6) Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda diretta per le consultazioni elettoraliNel contempo, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, ai sensi del citati artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956, devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare ad affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno elle elezioni comunali con liste di candidati, assegnando tali spazi a ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione stessa.Per le elezioni comunali, affinché i comuni siano posti in grado di assegnare gli spazi, gli organi preposti all'esame delle candidature (commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali) dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che a questa Prefettura-U.T.G., anche al sindaci dei comuni stessi.7) Inizio della propaganda elettorale, riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propagandaDal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, al sensi dell'art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi del partiti;ogni forma di propaganda luminosa mobile.Dal medesimo giorno, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.8) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobiliDa venerdì 13 maggio 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili a consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 citata.Inoltre, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili e subordinate alla preventiva autorizzazione del Sindaco a, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.9) Uso di locali comunali in occasione di consultazioni elettoraliIn occasione delle consultazioni elettorali, a decorrere dal giorno di indizione del relativi comizi, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, 1 comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.10) Agevolazioni fiscali in occasione di consultazioni elettoraliSempre in occasione delle consultazioni elettorali, nei novanta giorni precedenti l'elezione, ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 515/1993, per it materiale tipografico, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti o movimenti politici, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.11) Limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitantiL'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 ha introdotto limiti di spesa per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco, di ciascun candidate alla carica di consigliere comunale e di ciascun partito, movimento o lista che partecipa elle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.Agli stessi comuni ii medesimo articolo ha esteso l'applicazione di alcune disposizioni contenute nella citata legge n. 515/2013, come da ultimo modificata della anzidetta legge n. 96/2012, riguardanti, tra l'altro, it sistema di pubblicità e contratti delle spese elettorali, la nomina del mandatario elettorale e ii sistema sanzionatorio per le violazioni dei limiti di spesa e per il mancato deposito dei consuntivi da parte di partiti, movimenti politici e liste.12) Diffusione di sondaggi demoscopiciIn occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, nei 15 giorni precedenti la data di votazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e quindi a partire da sabato 28 maggio 2022, sino alla chiusura delle operazioni di voto, a vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tall sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.13) Inizio del divieto di propagandaIn occasione di qualsiasi consultazione elettorale o referendaria, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge n. 212/1956 citata, nel giorno precedente e in quello della votazione, e quindi da sabato 11 a domenica 12 giugno 2022, sono vietati I comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della Legge n. 212/1956, nel giorno della votazione, e vietata ogni forma di propaganda entro ii raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali. E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali o referendari.14) Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopiciL'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non 6 soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.Si ritiene, inoltre, che l'eventuale presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini posse essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per ii periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato it regolare svolgimento dello scrutinio.
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