Cronaca Melpignano 

Melpignano, il Tar Lecce Lecce fa il punto sul rapporto tra procedure di revisione del piano paesaggistico regionale e adeguamento del Piano urbanistico comunale allo stesso PPTR

Accolto il ricorso proposto dai proprietari di un terreno nei confronti dell’atto con cui la Regione Puglia aveva dichiarato irricevibile la richiesta di revisione delle previsioni contenute nel PPTR.

Con una sentenza pubblicata nelle scorse ore, il Tar Lecce (Pres. A. Pasca, Est. E. Cucchiara) ha accolto il ricorso proposto dai proprietari – difesi dagli avv.ti prof. Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri – di un terreno sito nel Comune di Melpignano, nei confronti dell’atto con il quale la Regione Puglia aveva dichiarato irricevibile la loro richiesta di revisione delle previsioni contenute nel PPTR.

Nell’ottobre del 2019 il Comune di Melpignano aveva approvato la variante di adeguamento del proprio piano urbanistico al PPTR, definendo meglio – insieme con la Regione e il Ministero della Cultura – la localizzazione e l’estensione dei vincoli già individuati dal PPTR.

Due anni dopo, i proprietari del terreno – sul quale il PPTR e la variante di adeguamento del piano urbanistico avevano erroneamente previsto un «geosito» sull’intera estensione – hanno chiesto alla Regione di voler modificare le previsioni vincolistiche del PPTR, in base alla procedura di cui all’art. 104 del piano paesaggistico.

Infatti, secondo i proprietari l’area aveva solo per una parte le caratteristiche del «geosito» riconosciute dal PPTR e dal piano urbanistico, mentre per la restante doveva essere destinata all’estrazione della pietra leccese.

La Regione aveva però ritenuto irricevibile quell’istanza, poiché intervenuta poco dopo l’approvazione della variante di adeguamento del piano urbanistico al PPTR, durante la quale – sosteneva la Regione stessa – la reale natura dei luoghi e, dunque, la perimetrazione del vincolo a «geosito» erano state approfondite. Secondo la Regione, cioè, il fatto che Comune aveva da poco adeguato il proprio piano urbanistico al PPTR impedirebbe ai privati di chiedere alla Regione stessa di rivedere le scelte del PPTR anche in presenza di localizzazioni e perimetrazioni dei vincoli paesaggistici erronee.

Nei confronti di quest’atto regionale hanno proposto ricorso al Tar Lecce i proprietari, assistiti dagli avvocati prof. Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, i quali hanno dimostrato – richiamando pure le linee guida regionali del 2021 relative alla revisione del PPTR – che anche in questi casi la Regione deve comunque pronunciarsi sulla richiesta di rivedere il PPTR.

Accogliendo le tesi sostenute in giudizio dai difensori dei proprietari, il Tar Lecce ha affermato l’illegittimità del provvedimento regionale: anche se il Comune ha da poco adeguato il proprio piano urbanistico al PPTR, la Regione deve comunque dar seguito alle richieste di modifica del PPTR, in quanto dall’accoglimento di quelle istanze consegue l’obbligo per il Comune di modificare il piano.

Gli avvocati Portaluri esprimono piena soddisfazione, poiché il Tar Lecce ha affermato un principio fondamentale – a miglior tutela dei cittadini – sul rapporto tra piano urbanistico comunale e piano paesaggistico regionale: a fronte di motivate istanze di revisione delle previsioni del PPTR, la Regione non può trincerarsi dietro l’avvenuto adeguamento della strumentazione urbanistica comunale rispetto al PPTR, ma è tenuta a pronunciarsi sulla richiesta revisionale. In definitiva, il PPTR deve sempre censire e rappresentare in modo corretto e rispondente alla realtà dei luoghi le perimetrazioni e localizzazioni dei vincoli paesaggistici: tutto ciò, anche su istanza di un soggetto privato.


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