Cronaca Otranto 

Serre agricole, importante decisione del TAR Lecce

Sentenza sul ricorso proposto da Vivai Murciano Aldo contro Regione Puglia e Comune di Otranto per l'annullamento dell'improcedibilità alla sanatoria edilizia di 3 serre.

Con sentenza pubblicata il 13.02.2023, il Tar Puglia Lecce, Sezione Prima (Rel. Manca, est. Cappadonia, a latere Giancaspro) ha stabilito un importante principio in materia di serre agricole fisse, superando un problema piuttosto serio, recentemente posto dal Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia a causa di una rigida interpretazione della normativa regionale di settore (L.R. n. 19/1986).

Secondo tale legge, da un lato, ''è considerata 'serra' ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale mediante speciali condizioni di luce, temperatura e umidità, per le colture intensive ortofloricole o per la preparazione di materiali di moltiplicazione delle piante'', dall’altro, ''le serre e i loro annessi non sono da considerarsi costruzioni, indipendentemente dai materiali usati per la loro realizzazione e dai sistemi di ancoraggi''.

Il caso riguardava una delle più avviate, tra le oltre 70 aziende vivaistico-viticole del territorio di Otranto che operano nel fiorente settore delle barbatelle; aziende che producono annualmente circa 10 milioni di talee franche e più di un milione di innesti-talea con un significativo indotto economico sul territorio, secondo solo a quello turistico-ricettivo.

Nello specifico si trattava di azienda ubicata nelle aree agricole a nord dell’abitato idruntino, nella zona dei Laghi Alimini, la quale, avendo l’obiettivo di implementare la produzione viti-vivaistica in ragione del trend di mercato in costante espansione, ha chiesto permesso di costruire in sanatoria per tre grandi serre da utilizzare come camera di forzatura delle talee. Il Piano urbanistico comunale consentirebbe, infatti, nelle aree agricole, tra l’altro, ''attrezzature e infrastrutture produttive a diretto servizio delle aziende agricole quali stalle, silos, serre''.

Senonché, la zona in questione è interessata, oltre che da vincolo paesaggistico, anche da vincolo idrogeologico. Da qui le inaspettate complicazioni. Dopo avere ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, infatti, l’Ispettorato Agricolo regionale ha opposto il proprio diniego alla realizzazione delle serre in base ad una interpretazione estensiva della legge regionale di settore. Quest’ultima infatti non consente ''la realizzazione di serre nelle zone boscate ed in quelle soggette a vincolo forestale'' e per l’ente agricolo regionale il vincolo “forestale” e il vincolo “idrogeologico” sarebbero la stessa cosa, da cui il parere negativo.

Ciò induceva l’impresa agricola di ricorrere al TAR tramite lo studio dell’Avv. Mauro Finocchito. Se l’interpretazione resa dal Dipartimento Agricoltura Regionale fosse passata, infatti, la costruzione di serre fisse si sarebbe dovuta ritenere di fatto vietata nella pressoché totalità del territorio salentino, dato il gran numero di aree interessate da vincolo idrogeologico. Invece il Tar Lecce, occupandosi per la prima volta di tale specifica questione (negli archivi non sono rinvenibili precedenti in materia), ha condiviso la tesi difensiva secondo cui vincolo idrogeologico e quello forestale siano due cose nettamente distinte, riguardando il secondo solo le aree coperte da bosco, o i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per la difesa idrogeologica del territorio, o le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali o incendi, o le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, come previsto dal regolamento regionale del 2015.

In base a tali conclusioni, il Tar salentino ha, dapprima, disposto con l’ordinanza cautelare che l’ex Ispettorato Agrario provvedesse al riesame della pratica, precisando che ''dovrà fondarsi su un’interpretazione restrittiva della locuzione di zone soggette a vincolo forestale (di cui all’art. 5 della legge regionale n. 19/1986), che pare limitata al vincolo sui boschi o foreste, tale da non includere il vincolo idrogeologico” e poi, con la sentenza in commento, ha confermato il principio, annullando anche il provvedimento comunale negativo di diniego dell’attività edilizia reso sul presupposto del viziato parere regionale.

Spiega l’Avv. Mauro Finocchito come il Tar abbia risolto una questione decisiva che, a primo acchito, potrebbe sembrare ovvia, ma che per la Regione non lo era affatto, ossia che se è vero che boschi e foreste possano essere vincolati anche per scopi idrogeologici, non è vero, tuttavia, il contrario, ossia che i terreni agricoli non coperti da boschi o non contigui ad aree forestate possano essere considerati assoggettati a vincolo forestale sol perché interessati da vincolo idrogeologico. Donde la possibilità di costruzione delle serre.


Potrebbeinteressarti