Cronaca Otranto 

Otranto, il TAR Lecce accoglie il ricorso contro la mancata concessione di suolo pubblico

L'Ordinanza è relativa ad una richiesta di concessione di suolo pubblico in centro storico per posizionare tavolini e sedie che era stata negata dal Comune.

Con ordinanza n. 485 del 18.7.2024 il Tar Lecce, Sez. III, Presidente Enrico d’Arpe, Estensore Marco Martone, ha accolto l'ordinanza cautelare proposta dalla società Frasi, difesa Avv.ti Stefano Prontera, Gian Maria Iasi, Francesco G. Romano e Leonardo Maruotti contro il Comune di Otranto.

In particolare, la ricorrente che gestisce il locale denominato ‘Marinero’ aveva richiesto la concessione di suolo pubblico, già ottenuta negli passati, nel 2022, per posizionare alcuni tavolini e sedie, di fronte al proprio locale, su Via Papa Costantino I. Sennonché, a seguito del provvedimento di rigetto del Comune, il ricorrente ha proposto ricorso con domanda cautelare al Tar, che ha accolto la sospensiva, ritenendo che sembri sussistere il vizio di erronea presupposizione, contraddittorietà e difetto di adeguata motivazione.

In particolare, il Giudice Amministrativo, accogliendo le tesi degli avvocati Romano, Maruotti, Iasi e Prontera, ha ritenuto “erroneo il presupposto di fatto posto a base del provvedimento di diniego impugnato secondo cui “la zona in questione, situata nel centro storico, non è esclusa dal traffico veicolare, ma, è limitata al traffico di alcuni veicoli, fra cui quelli dei residenti, i quali, non hanno limitazione oraria alcuna all’ingresso e al transito, come non hanno limitazione oraria alcuna i mezzi di pubblica sicurezza o di emergenza, che devono poter circolare agevolmente, rapidamente e in sicurezza”, tenuto conto che, invece, pare essere (ancora) in vigore la previsione contenuta nell’ordinanza comunale n. 20/2022 (secondo cui, invece, sarebbe precluso nella zona in questione l’accesso veicolare anche ai residenti negli orari 11:30 - 16:00 e 18:00 - 4:00) e nei precedenti provvedimenti di concessione dell’area pubblica de qua si consentiva alla società ricorrente l’occupazione dell’area de qua con tavoli e sedie (nei predetti orari in cui non è consentito il transito ai residenti).

Peraltro, negli anni precedenti non risulta essersi registrato alcun problema sul piano concreto per la circolazione pedonale, veicolare e dei mezzi di soccorso, sicché il provvedimento impugnato sembra anche contraddittorio ed illogico. Parrebbe, altresì, sussistere la contraddittorietà del provvedimento impugnato, perché altri locali vicini hanno conseguito la concessione dell’occupazione di spazi pubblici nella medesima zona e non sono stati esplicitati i fatti nuovi rispetto agli anni precedenti, sicché, sul punto, appare sussistere il difetto di adeguata motivazione (nel dettaglio, non risultano esplicitate le “criticità inizialmente non valutate” ed appare del tutto generico il richiamo all’art. 6 del regolamento ed al parere del comandante della polizia municipale e alla nota comunale del 6 febbraio 2024, documenti questi ultimi non esibiti in giudizio dal comune di otranto, non costituito in giudizio).

Ritenuto, altresì, sussistente l’ulteriore requisito del periculum in mora, tenuto conto dell’evidente pregiudizio all’attività commerciale derivante dal mancato rilascio da parte del comune di otranto della concessione di occupazione del suolo pubblico de quo, in concomitanza dello svolgersi della presente stagione estiva e del probabile sviamento della clientela. Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere accolta”.

La proprietaria ricorrente ha dichiarato: “Nel ringraziare i legali, spero vivamente che il Comune voglia ottemperare alla pronuncia del Tar e rilasciare la concessione; non aver potuto disporre di quella parte in concessione sta comportando delle perdite, poiché abbiamo subito e subiamo la perdita diversi coperti in un contesto peraltro già segnato negativamente dall’aumento dei costi. In alternativa, ovviamente, ci riserviamo di far valere in sede risarcitoria tutte le perdite dovute dalla mancata assegnazione dello spazio pubblico”.


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